TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA 
            lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria 
 
    Il Giudice del lavoro dott. Mariarosa  Pipponzi,  a  scioglimento
della riserva assunta all'udienza del 9 giugno 2022 ha pronunciato la
seguente  Ordinanza  di  rimessione  alla  Corte  costituzionale  nel
ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile in corso di  causa
promosso da B. A.  (...)  rappresentata  e  difesa  giusta  dall'avv.
Enrico Bartolini (enrico.bartolini@brescia.pecavvocati.it) presso  il
cui studio in Brescia, via XXV Aprile  n.  18,  ha  eletto  domicilio
contro A. S. S. T. ASST F. (C.F. ...) con sede in ... (...), ...,  in
persona del direttore generale pro tempore sig. M. B.,  in  forza  di
deliberazione n. 376 del  26  maggio  2022,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Vittorio Roscini Vitali (codice  fiscale  RSCVTR51S26H598S)
del            Foro            di            Brescia            (pec:
vittorio.roscinivitali@brescia.pecavvocati.it) presso il  cui  studio
in Brescia ha eletto domicilio; 
    Rilevato che: 
      B. A. invalida al 60%, e' dipendente dalla ASST ... dal ... con
inquadramento nella ... ed e' addetta al ... ; 
      la ricorrente ha ottenuto  di  essere  posta  in  modalita'  di
lavoro agile con decorrenza dal ... inizialmente  sino  al  15  marzo
2022, termine poi prorogato sino al ...; 
      B. A. ha assunto la prima dose di vaccino in data  ...  ma,  in
conseguenza degli effetti avversi subiti  in  occasione  della  prima
inoculazione, non ha completato  il  ciclo  vaccinale  pur  essendosi
recata in data ... all'Hub di ...; 
      la ricorrente e' stata sospesa dal servizio a far data dal  ...
senza retribuzione o altro compenso o emolumento comunque  denominato
ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021  conv.
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in  conseguenza  dell'entrata  in
vigore del decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021  che  ha  esteso
l'obbligo di vaccinazione  per  tutto  il  personale  «che  svolge  a
qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa nelle  strutture  di
cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
      in data 17 febbraio 2022 la ASST convenuta aveva respinto anche
la richiesta di ottenere un assegno alimentare; 
      B. A.  ha  eccepito  1'  illegittimita'  della  sospensione  in
quanto, stante la prestazione  di  lavoro  con  modalita'  di  lavoro
agile, non entrava in contatto con alcun soggetto e  non  poteva  ne'
contagiare, ne' contagiarsi; 
      la   ricorrente   ha   eccepito   1'incostituzionalita'   della
disposizione applicata che  non  consentiva,  al  dipendente  di  una
azienda sanitaria che non avesse alcun profilo sanitario, di lavorare
(vieppiu' qualora operasse in  regime  di  lavoro  agile)  lamentando
altresi' una disparita' di trattamento nei  confronti  del  personale
dipendente da una azienda privata; 
      in relazione alla mancanza di retribuzione ed  alla  esclusione
anche dell'assegno alimentare  la  ricorrente  sostiene:  a)  che  la
sospensione dal lavoro con diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro prevista dall'art. 4-ter, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021
conv. dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha natura cautelare al  pari
della sospensione prevista dagli articoli 67 e 68  del  CCNL  campano
sanita'; b) la mancata previsione di  un  assegno  alimentare  per  i
lavoratori  sospesi  ai  sensi   dell'art.   4-ter,   comma   3   del
decreto-legge n. 44/2021 conv. dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76
risulta discriminatoria e viola l'art. 3 della  Costituzione  e  lede
altresi' il diritto ad una esistenza libera e dignitosa (articoli  1,
2,  e  4  della  Costituzione)  conseguente   all'impossibilita'   di
percepire alcun reddito per il sostentamento  proprio  e  dei  propri
famigliari; 
      B.   A.   ha   concluso    chiedendo,    previa    accertamento
dell'illegittimita' della sospensione disposta dall'ASST, l'immediata
riammissione in  servizio  alle  condizioni  contrattuali  precedenti
(lavoro agile) a prescindere dal  proprio  status  vaccinale  con  il
pagamento della retribuzione,  o  quantomeno  il  riconoscimento  del
diritto a percepire l'assegno alimentare  per  tutto  il  periodo  di
sospensione in considerazione dello stato  di  indigenza  in  cui  si
trovava; 
      la A. S. S. T. F. si e' costituita  in  giudizio  chiedendo  il
rigetto del ricorso sostenendo la legittimita'  del  proprio  operato
conforme alle vigenti disposizioni  di  legge  sottolineando  che  la
modalita' di lavoro agile era stata concessa alla lavoratrice in  via
eccezionale e che «l'art. 2, comma I, lettera C) del decreto-legge n.
172/2021, che e' stato inserito nel decreto-legge n. 44/2021 mediante
l'art.  4-ter»  aveva  «esteso  la  portata  dell'obbligo   vaccinale
nell'ambito del settore  sanitario,  andando  a  ricomprendere  anche
coloro  che  operano  nel  settore  amministrativo»  .   Evidenziava,
inoltre, che  la  disposizione  normativa  applicata  non  esonera  i
lavoratori in smart-working dall'obbligo di vaccinazione in quanto il
citato art.  2  prevede,  al  comma  secondo,  che  «La  vaccinazione
costituisce requisito essenziale per lo svolgimento  delle  attivita'
lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1». 
      in merito all'assegno alimentare ha affermato che la  normativa
che ne escludeva  la  corresponsione  non  era  incostituzionale  ne'
discriminatoria; 
      nelle more del giudizio  e'  intervenuto  il  decreto-legge  24
marzo 2022, n. 24 (nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2022, n. 70) con
il quale la sospensione dal  lavoro  e  dalla  retribuzione,  per  il
personale  delle  strutture  di  cui  all'art.  8-ter   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che non ha adempiuto all'obbligo
vaccinale, e' stata estesa sino al 31 dicembre 2022. 
 
                               Osserva 
 
    Quanto all'ammissibilita' delle  questioni  di  costituzionalita'
sollevate in sede cautelare: 
      la Corte costituzionale si e' ripetutamente espressa  in  senso
favorevole in quanto non  risulti  esaurita  la  potestas  judicandi,
circostanza che non ricorre nel caso di specie, venendo  emanata  con
separato atto contestualmente al  presente  provvedimento,  solo  una
misura cautelare interinale,  la  quale  e'  provvisoria  e  rimarra'
efficace fino alla Camera di consiglio successiva  alla  restituzione
degli atti da parte  della  Corte  costituzionale  ed  e'  quindi  da
intendersi   condizionata   agli    esiti    dello    scrutinio    di
costituzionalita' richiesta (in  tal  senso  Corte  costituzionale  9
maggio 2013, n. 83 e Corte costituzionale 30 gennaio 2018, n. 10). 
    L'art. 4-ter, comma 3 del decreto-legge n.  44/2021  conv.  dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76 nella parte in cui recita «Per il periodo
di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso  o
emolumento, comunque denominati» pone dubbi di compatibilita' con gli
articoli 2 e 3  della  Costituzione  e  pertanto  tale  questione  va
rimessa alla Corte costituzionale. 
    Quanto alla rilevanza 
      la ricorrente e' dipendente della A. S. S. T. ASST F. e  quindi
e' soggetto tenuto ad adempiere l'obbligo vaccinale; 
      la ricorrente non  ha  completato  il  ciclo  vaccinale  ed  ha
allegato di non aver ottenuto l'esonero dall'obbligo vaccinale  o  il
differimento nonostante le sue condizioni di salute; 
      la ricorrente e' stata sospesa con provvedimento del ...  e  la
sua  sospensione  dal  servizio  e'  prevista  ora,  con  la  proroga
introdotta dal decreto-legge 24 marzo 2022,  n.  24  (nella  Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2022, n. 70), sino al 31 dicembre 2022; 
      la ricorrente  ha  contestato  la  sospensione  ed  offerto  di
rendere la prestazione con la modalita' di lavoro agile che era  gia'
stata in precedenza autorizzata, ma tale offerta e' stata respinta; 
      la ricorrente agisce in via di urgenza anche  per  ottenere  il
riconoscimento dell'assegno alimentare previsto in via generale per i
pubblici dipendenti dall'art. 82 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 3/1957 che recita «All'impiegato sospeso e' concesso un
assegno  alimentare  in  misura  non  superiore  alla   meta'   dello
stipendio, oltre  gli  assegni  per  carichi  di  famiglia»  e  dagli
articoli 67 e 68 CCNL comparo sanita'; 
    Cio' premesso, ritiene questo Giudice che: 
      l'art. 4-ter, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 conv.  dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76 appare inequivoco nello stabilire che per
il periodo  di  sospensione  disposta  per  il  mancato  assolvimento
dell'obbligo vaccinale «non sono dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
compenso od emolumento comunque denominato»; 
      la  locuzione  «ne'  altro  compenso  od  emolumento   comunque
denominato» appare insuscettibile di un'interpretazione che  consenta
di riconoscere alla ricorrente l'assegno alimentare che e',  appunto,
un emolumento erogato in assenza di prestazione lavorativa; 
      l'art. 4-ter, comma 3, citato decreto e'  una  disposizione  di
carattere speciale e di conseguenza non pare percorribile  la  strada
dell'interpretazione  costituzionalmente  orientata  sulla  base   di
parametri invocati dalla parte ricorrente e cioe' gli  articoli  2  e
3,4 della Costituzione; 
      non pare neppure possibile riconoscere il  diritto  all'assegno
alimentare  applicando  in  via  analogica  l'art.  82,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 3/1957, ne' l'art. 68 CCNL di  comparo
Sanita' pubblica che riconosce al dipendente sospeso cautelarmente in
caso  di  procedimento  penate  «un'indennita'  pari  al  50%   dello
stipendio tabellare, nonche' gli assegni del nucleo  familiare  e  la
retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti»  essendo  tali
disposizioni  specificamente  riferite  alle  sospensioni   cautelari
derivanti da violazioni aventi rilevanza disciplinare e penale. 
    Solamente ove l'art. 4-ter, comma 3 del decreto-legge n.  44/2021
conv. dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 nella  parte  in  cui  recita
«Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la  retribuzione  ne'
altro compenso o emolumento, comunque  denominati»  venisse  ritenuta
non conforme a Costituzione  la  domanda  di  un  assegno  alimentare
potrebbe trovare accoglimento  gia'  in  sede  cautelare  e  da  cio'
consegue la rilevanza della questione sollevata. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza 
      l'assegno alimentare  (un  emolumento  erogato  in  assenza  di
prestazione lavorativa) ha natura pacificamente  assistenziale  (cfr.
Consiglio di Stato, sezione III  -  15  giugno  2015,  n.  2939,  TAR
Lombardia, sezione  I  Milano,  16  maggio  2002,  n.  2070)  essendo
generalmente riconosciuto in caso  di  sospensione  dal  rapporto  di
lavoro per motivi disciplinari o cautelari ed  e'  stata  considerata
dalla Corte costituzionale  misura  ragionevole  per  sopperire  alle
esigenze alimentari del lavoratore sospeso nei casi in  cui  venga  a
mancare la corrispettivita' fra le  prestazioni  delle  parti.  Nella
ordinanza n. 258/1988 si afferma: «appare ragionevole  l'attribuzione
all'impiegato sospeso cautelarmene di un assegno alimentare in misura
non  superiore  alla  meta'  dello  stipendio  tenuto   conto   della
sospensione  dalla  prestazione  lavorativa  disposta   cautelarmente
nell'interesse   pubblico»   e   considerando   che   «il    precetto
costituzionale posto dall'art. 36 della Costituzione  ha  riferimento
alla tutela del lavoro e non anche alle particolari situazioni  nelle
quali   venga   a   mancare   l'applicazione   del    principio    di
corrispettivita' fra le prestazioni delle parti»; 
      esiste, peraltro, nel nostro ordinamento un principio generale,
ricavabile dal patto di solidarieta' sociale che e' posto  alla  base
della civile convivenza, per cui la  dignita'  di  ciascun  individuo
deve essere preservata assicurandogli i mezzi  necessari  per  vivere
(Corte costituzionale, 20 luglio 2021, n. 137,  in  terna  di  revoca
delle prestazioni assistenziali in favore  di  condannati  per  gravi
reati; 20 luglio 2020, n. 152, in tema di incremento  delle  pensioni
di invalidita'; 21 giugno  2021,  n.  126,  in  tema  di  reddito  di
cittadinanza), il quale sembra non essere stato rispettato  dall'art.
4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella
legge  28  maggio  2021,  n.  76  e  successive  modificazioni.  Tale
principio  basilare  si  ricollega  direttamente  alla  tutela  della
dignita' dell'individuo, a prescindere dalla causa  della  condizione
di  indigenza  e  dell'imputabilita'   della   stessa   ad   un   suo
comportamento, lecito od illecito che sia; 
      l'art. 2  della  Costituzione  nel  prevedere  una  particolare
tutela dell'individuo sia come singolo sia nelle  formazioni  sociali
ove si svolge la sua personalita' (tra  cui  rientrano  i  luoghi  di
lavoro) non  sembra  permettere  l'adozione  di  misure  che  possano
arrivare sino al punto di ledere la dignita' della persona come  puo'
avvenire quando alla persona sia preclusa ogni forma di sostentamento
per  far  fronte  ai  bisogni  primari  della   vita.   (cfr.   Corte
costituzionale 20 luglio 2021, n.  137).  Come  noto  il  diritto  al
lavoro costituisce una delle principali prerogative dell'individuo su
cui si radica l'ordinamento italiano che trova protezione nell'ambito
dei principio fondamentali della Carta  costituzionale  e  che  viene
tutelata non solo in quanto strumento attraverso  cui  ciascuno  puo'
sviluppare  la  propria  personalita'  potendo  cosi'   concorre   al
progresso materiale e spirituale della societa', ma  innanzitutto  in
quanto costituisce  il  mezzo  per  assicurare  alla  persona  ed  al
rispettivo nucleo famigliare attraverso  la  giusta  retribuzione  il
diritto fondamentale di vivere un esistenza libera  e  dignitosa.  E'
questo che si verifica nel caso in esame per tutto il  personale  del
comparto sanita' che non abbia ritenuto di vaccinarsi  essendo  stata
loro sottratta ogni possibilita' di esercitare la  propria  attivita'
lavorativa costituendo la vaccinazione «requisito essenziale  per  lo
svolgimento delle attivita' lavorative dei  soggetti  obbligati»  (ex
art. 4-ter, comma 2 del decreto-legge n. 44/2021 conv. dalla legge 28
maggio 2021, n. 76.) e non potendo accedere  a  quegli  istituti  che
tutelano i lavoratori  in  caso  di  perdita  dell'occupazione  quali
l'indennita' di  disoccupazione  (conservando  il  posto  di  lavoro)
essendo tale provvidenza in ogni modo preclusa ai dipendenti pubblici
a  tempo  indeterminato,  ne'  possono  fruire,  in  quanto  in  eta'
lavorativa, di quelle provvidenze che presuppongono  una  determinata
anzianita' anagrafica. In tal modo siffatti lavoratori  perdono  ogni
possibilita' di far fronte alle  esigenze  basilari  della  vita  non
potendo fare affidamento su alcuna forma di sostegno economico per un
periodo temporalmente rilevante (ad oggi e, solo per loro,  prorogato
fino al 31 dicembre 2022). Ne' tale lesione appare giustificata dalla
finalita' di  «tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere  adeguate
condizioni di sicurezza nella erogazione delle prestazioni di cura  e
di  assistenza»  ex  art.  4,  comma  1,  decreto-legge  n.   44/2021
nell'ambito di una situazione emergenziale, in quanto le  conseguenze
che esso implica nella sfera del dipendente non  vaccinato  (via  via
irrigidite  a  seguito  delle  modifiche  apportate   dall'originaria
formulazione) appaiono eccessivamente  sproporzionate  e  sbilanciate
nell'ottica  della  necessaria  considerazione  degli  altri   valori
costituzionali coinvolti tra cui la dignita' della persona umana; 
      la disposizione in esame si pone in contrasto anche con  l'art.
3 della  Costituzione  in  quanto,  a  fronte  di  una  condotta  non
integrante illecito ne' disciplinare ne' penale e  che  riguarda  una
fattispecie introdotta in una fase emergenziale ed in un contesto del
tutto eccezionale, nega al personale del comparto  sanitario  persino
la corresponsione di  quelle  indennita'  come  l'assegno  alimentare
generalmente  riconosciute  dall'ordinamento   per   sopperire   alle
esigenze alimentari del lavoratore sospeso anche laddove quest'ultimo
sia coinvolto in procedimenti penali  e  disciplinari  per  fatti  di
oggettiva gravita' posto che cio' genera una irragionevole disparita'
di trattamento nei confronti dei soggetti che hanno posto  in  essere
condotte che, proprio per  previsione  legislativa,  sono  esenti  da
alcun tipo di rilievo.